Dati fiscali

Gianluigi Cirilli

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Francesco Cirilli

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LEGGE DI BILANCIO 2021 – ULTERIORE PROLUNGAMENTO DELLA MORATORIA DEI FINANZIAMENTI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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By advertendo

L’art. 1 comma 248 della Legge di Bilancio 2021 ha disposto l’ulteriore prolungamento della moratoria dei finanziamenti per le piccole e medie imprese (PMI) dal 31gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
La misura riguarda:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 giugno 2021;
  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese del comparto turistico di cui all’articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo 2021
Le imprese che presentino esposizioni debitorie che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere ammesse, presentando domanda entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dall’Art. 1 comma 248 della Legge di Bilancio 2021.

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