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Con un comunicato stampa dell’8 marzo 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica informa che a partire dal prossimo 15 marzo, riapre lo sportello “bonus colonnine per imprese e professionisti”, che sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici: lo strumento resterà attivo per almeno altri tre mesi, per permettere al maggior numero possibile di potenziali beneficiari di usufruire del contributo  economico. Dopo la prima apertura dello sportello, sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fissato le date di avvio della piattaforma, gestita da Invitalia:
– a partire dal 15 marzo sarà possibile procedere con la compilazione della domanda e il contestuale invio,
– la chiusura dei termini è prevista per il 20 giugno.

Le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale e a singoli professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili sostenute successivamente al 4 novembre 2021 e oggetto di fatturazione elettronica.
Queste possono riguardare l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese di installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.
Il contributo copre, fino al limite massimo del 10% del costo per l’acquisto e messa in opera, anche le spese sostenute per la connessione alla rete elettrica e quelle per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.
Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero, mette a disposizione, per chiunque avesse bisogno di informazioni, il suo numero verde gratuito 800775397 e una scheda contatto online all’interno dell’area riservata sul sito www.invitalia.it.

La L. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio per il 2023, ha disposto che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è elevato all’importo di euro 5.000.

L’articolo 12 del D.L 73/2022 c.d. “Decreto Semplificazioni” ha recentemente introdotto una soglia minima per le operazioni non rilevanti ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/1972; le operazioni rientranti nella definizione di cui sopra e di importo non superiore a 5.000 euro sono escluse dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

In altri termini, dal 1° luglio 2022 i singoli acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini Iva in Italia, se di importo non superiore a 5.000 euro, non vanno trasmessi allo SdI.

Qualora il singolo acquisto superi la soglia dei 5.000 euro, invece, occorre trasmettere l’informazione al Sistema di Interscambio.

ATTENZIONE: la semplificazione NON riguarda la generalità degli acquisti esteri di importo inferiore ad euro 5.000 ma solamente le operazioni non rilevanti ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/1972. Rientrano tra le fattispecie in analisi:

  • le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato;
  • le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
  • le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
  • le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
  • le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio della Comunità.

Analoghe conclusioni valgono per gli acquisti di merce “allo Stato estero” come, ad esempio, l’acquisto di carburante o attrezzature utilizzate all’estero, fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7-bis del D.P.R. 633/1972.

Il Decreto Energia (art. 29 D.L. 17/2022), ripropone la possibilità di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni con la prospettiva di neutralizzare, in tutto o in parte, la plusvalenza in caso di successiva cessione.

Gli elementi interessati sono le partecipazioni non detenute in regime di impresa da parte di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Si tratta di partecipazioni sia azionarie che non azionarie non negoziate nei mercati regolamentati.

Gli altri assets oggetto di possibile rivalutazione sono i terreni agricoli o edificabili.

Il primo requisito che viene richiesto dalla nuova versione della norma è il possesso delle partecipazioni e/o dei terreni da rivalutare alla data del 1.01.2022. Ulteriore requisito necessario è costituito dalla redazione di una perizia giurata di stima entro la data del 15.06.2022. Entro quest’ultima data è necessario altresì provvedere al versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva sul valore rivalutato con aliquota del 14% (innalzata rispetto all’11% previsto dall’ultima versione della rivalutazione). In caso di versamento rateale, dovrebbe essere confermato il versamento in 3 rate di pari importo con cadenza annuale e con applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima.

A seguito della conversione nella L. 15/2022 del D.L. 228/2021, c.d. Decreto Milleproroghe, viene modificata la previsione di cui all’articolo 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi torna a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Così come previsto dalla Legge 157/2019, si dimezza l’attuale soglia massima per l’utilizzo del denaro contante che passa da duemila e mille euro per ciascun pagamento.

Quindi, a partire dal 1° gennaio 2022, torna a scendere il massimale del contante utilizzabile per i pagamenti che sarà pari ad euro 999,99 per singolo pagamento o transazioni frazionate ma collegate tra loro. Per operazioni frazionate (artificiosamente o meno) si intendono quelle effettuate in un arco di temporale di 7 giorni.

Tale limite viene applicato per qualsiasi tipo di pagamento, ossia qualsiasi passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche.

Il divieto di trasferimento di denaro in contanti ad altro soggetto, oltre i limiti stabiliti, si riferisce anche ai titoli al portatore in euro o in valuta estera, comprese le donazioni o le erogazioni a favore di parenti.

La nuova soglia di pagamenti in contanti deve essere rispettata non solo da chi paga ma anche da chi riceve il denaro: entrambi, al superamento del limite di 999,99 euro, possono essere assoggettati alle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Consentiti i pagamenti misti: è permesso suddividere la cifra che si deve pagare tra contanti e pagamento tracciabile (esempio bancomat, carta di credito, bonifico, ecc.). Ad esempio, se la cifra totale da corrispondere è pari a 1.600 euro, si può scegliere di effettuare il pagamento per l’importo di euro 900 i contanti e per i restanti 700 euro con bancomat o bonifico.

Sono invece considerati leciti (fermo restando il potere dell’Amministrazione di verificare nel concreto la natura dell’operazione):

  1. i versamenti e i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge,
  2. le transazioni relative al pagamento di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale,
  3. i pagamenti della retribuzione dei collaboratori domestici (mentre per tutte le altre retribuzioni di lavoro dipendente resta il divieto assoluto di pagamento in contanti),
  4. i pagamenti in favore della pubblica amministrazione.

Si evidenzia che  D.L. n. 193/2016 ha introdotto una specifica norma volta a limitare i prelievi ed i versamenti  in contanti nei conti degli imprenditori individuali (tipicamente artigiani e commercianti) che prevede:

  • una soglia giornaliera di prelievo contanti non superiore ad € 1.000;
  • una soglia mensile non superiore ad € 5.000.

Al superamento di tali soglie l’Agenzia delle Entrate potrebbe ricondurre le movimentazioni di contante a ricavi non dichiarati con la conseguente presunzione di evasione fiscale.

Tale ulteriore limitazione non trova applicazione nei confronti dei soggetti privati e dei professionisti

L’articolo 9-ter, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) introdotto in sede di conversione (il provvedimento è stato approvato in questi giorni dal parlamento ed è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) posticipa al 15 settembre il termine per il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (saldi e acconti relativi a imposte dirette, Irap e Iva).

L’originaria scadenza del 30 giugno era stata oggetto di una prima proroga al 20 luglio; oggi il termine per il versamento delle imposte viene ulteriormente posticipato al prossimo 15 settembre 2021.

Più precisamente, tale disposizione stabilisce che i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in Irap e da quelle Iva, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

Ambito soggettivo

La proroga non riguarda tutti i contribuenti, ma nella sostanza solo i soggetti che già avevano beneficiato della recente proroga al 20 luglio (che a questo punto perde di rilevanza, in quanto assorbita dalla presente); il provvedimento interessa infatti esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione (tale limite è pari a 5.164.569 euro).

Il provvedimento afferma esplicitamente che tale proroga deve ritenersi applicabile anche ai seguenti soggetti:

  • contribuenti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), a eccezione come detto dei soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
  • contribuenti che adottano il regime dei minimi di cui all’articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011;
  • contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
  • soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986 (ossia soci che dichiarano per trasparenza il reddito imputato da associazioni professionali, società di persone o Srl che abbiamo optato per il regime di trasparenza fiscale, ovvero i familiari dell’impresa familiare), purché l’associazione, la società o l’impresa possegga i requisiti indicati in precedenza per beneficiare della proroga.

Ambito oggettivo

Il differimento, oltre che le imposte sul reddito (Ires e Irpef), l’Irap e l’Iva, facendo riferimento a quanto nel passato è stato affermato in occasione di analoghi differimenti, pare scontato interessi anche gli altri versamenti correlati a tali imposte quali:

  • contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello Redditi 2021;
  • diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;
  • imposte sostitutive;
  • cedolare secca;
  • imposte sugli investimenti esteri (Ivie e Ivafe).

L’art. 1 comma 248 della Legge di Bilancio 2021 ha disposto l’ulteriore prolungamento della moratoria dei finanziamenti per le piccole e medie imprese (PMI) dal 31gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
La misura riguarda:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 giugno 2021;
  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese del comparto turistico di cui all’articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo 2021
Le imprese che presentino esposizioni debitorie che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere ammesse, presentando domanda entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dall’Art. 1 comma 248 della Legge di Bilancio 2021.

Così come disposto dalla L. 27.12.2020, n. 160 (legge di Bilancio 2020) dal 1° luglio 2020 il limite per l’utilizzo del contante, passerà dagli attuali € 2.999 alla soglia massima di € 1.999. Tale limite subirà un’ulteriore riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2022 quando il limite massimo di uso dei contanti per acquisti di beni e servizi scenderà a € 999. Il limite riguarda sia chi riceve il denaro, sia chi effettua il pagamento e coinvolge anche le donazioni e i prestiti, compresi quelli tra familiari. Le sanzioni minime previste variano a € 3.000 a € 50.000, a carico di entrambe le parti; nella violazione è coinvolto sia chi effettua il pagamento, sia chi lo riceve.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare del 25 marzo 2020 ha disposto che, su richiesta dell’impresa le Camere di commercio, nell’ambito dei poteri loro riconosciuti dalla legge, possono rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia, quale documento a supporto del commercio internazionale.

In particolare, con tali dichiarazioni, le Camere di Commercio potranno attestare di aver ricevuto dall’impresa richiedente una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di Governo e allo stato di emergenza in atto, l’impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.

E’ previsto all’esame del Consiglio dei Ministri convocato per questa mattina il decreto c.d. “salva economia”.

Le bozze circolate ieri prevedono:

  • per tutti, il rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza oggi,
  • per soggetti di minori dimensioni che verranno elencati nel decreto ed identificati in base al volume di affari conseguito nel periodo di imposta 2019, saranno disposte sospensioni più ampie.

Preso quindi atto del differimento per tutti i contribuenti dei versamenti scadenti in data odierna al prossimo venerdì 20 marzo, provvederemo ad inviare ulteriore informativa, non appena il decreto verrà pubblicato.

Si segnala che la disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, riguardante gli acquisti effettuati a partire dallo scorso 1° gennaio 2020, prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iperammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura.

Nello specifico, l’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 stabilisce che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.

Tale obbligo riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali “ordinari” (beni ex super ammortizzabili, ai quali è associato il credito d’imposta del 6%), sia quelli materiali e immateriali “4.0” (beni ex iper ammortizzabili, ai quali è associato un credito d’imposta rispettivamente del 40% o del 15%).

Pertanto, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa. (Ad esempio per un bene “ordinario” “spesa agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 della L. 160/2019”).

Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. In caso di omissione, potrebbe essere prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.

Nella giornata di ieri, 27 giugno, il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2019.

Diventa quindi ufficiale la proroga al 30 settembre 2019 dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in sostituzione degli Studi di Settore, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

Possono parimenti beneficiare della proroga i soci delle società che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma soltanto se determinano il reddito per trasparenza (sas, snc ed srl che hanno effettuato la specifica opzione).

Sono invece esclusi della proroga i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro.

Ai fini dei pagamenti rateali delle imposte, la proroga dovrebbe comportare il pagamento delle rate di luglio-agosto-settembre entro il 30/09 ed il versamento nei termini ordinari per le rate di ottobre e novembre oppure la riduzione del numero di rate.

Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è una possibilità di risparmio fiscale per le imprese e un’opportunità di crescita per i lavoratori.

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio, nella disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in iniziative di formazione del personale dipendente, dispone la proroga del bonus per la formazione 4.0, che è ammesso anche per il 2019, e la ridefinizione delle misure per la determinazione del credito d’imposta, rivedendo le percentuali di spesa ammessa, che saranno:

  • 50% per le piccole imprese, con tetto di spesa annuo di 300 mila euro;
  • 40% per le medie aziende, con tetto di spesa annuo di 300 mila euro;
  • 30% per le grandi imprese, con tetto di spesa annuo di 200 mila euro.

I temi formativi ammessi sono vari e comprendono la formazione in ambito big data e analisi dei dati, cyber security, prototipazione rapida, realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, etc..

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, viene introdotto un credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali da parte delle PMI esistenti al 1° gennaio 2019.

Il credito è pari al 30%, nel limite massimo di 60.000 euro, delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono all’estero, relativamente alle spese per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, e per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.

Con decreto Mise, da adottare entro il 29 giugno, saranno stabilite le disposizioni applicative con riferimento alle tipologie di spese ammesse al beneficio, alle procedure per l’ammissione al beneficio (che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande), all’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta ed alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.

Tale obbligo che ha reso più complesso l’accesso alle detrazioni fiscali del 50% per i lavori in casa e che prevede l’invio all’ENEA della comunicazione con il dettaglio delle spese sostenute entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori (collaudo).

L’obbligo non riguarda tutti i lavori effettuati, ma soltanto le tipologie comprese tra quelle che comportano un risparmio energetico ma che non fanno parte delle spese ammesse in detrazione con l’ecobonus.

Nella guida redatta dall’ENEA viene dettagliato l’elenco degli interventi edilizi e tecnologici per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati all’ENEA. Per gli altri interventi che non rientrano nel citato elenco non è necessario inviare alcuna comunicazione.

Nella medesima guida l’Enea fornisce le istruzioni per l’invio della comunicazione che, si rammenta, è fondamentale per l’accesso alla detrazione Irpef del 50%.

Alla data odierna, non è ancora stato reso disponibile il portale ENEA per le ristrutturazioni 2019.

Sebbene non sia stato previsto un termine per presentare la domanda, una volta esauriti i fondi disponibili, non sarà più possibile presentare ulteriori domande.

Per ulteriori approfondimenti https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero

Si comunica che con il recente DL n. 79/2018, pubblicato sulla G.U. 28.6.2018, n. 148, il Legislatore ha disposto la proroga al 01 gennaio 2019 del termine per l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica con esclusivo riferimento alle “cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione”.

Conseguentemente, fino al 31.12.2018 sarà possibile continuare a certificare l’acquisto di carburante per autotrazione con le vecchie modalità quali la compilazione della carta carburante, i contratti di netting stipulati con le compagni petrolifere, ecc. (per gli approfondimenti sull’argomento si rimanda alle precedenti circolari del 23 maggio e del 21 giugno).

Attenzione: il provvedimento non modifica le altre disposizioni introdotte dalla finanziaria 2018 così che:

– a decorrere dal 01 luglio 2018 la deducibilità dell’Iva e del costo dei carburanti sarà consentita esclusivamente se i pagamenti verranno effettuati con mezzi di pagamento tracciabili;

– a decorrere dal 01 luglio 2018 rimane l’obbligo di fattura elettronica per prestazioni rese da subappaltatori /subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di un contratto di appalto pubblico.

Il garante della privacy ha elaborato e pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it una guida utile all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 che entrerà in vigore in Italia il 25 maggio 2018.

Il testo della Guida è articolato in 6 sezioni tematiche:

  1. fondamenti di liceità del trattamento;
  2. informativa;
  3. diritti degli interessati;
  4. titolare, responsabile, incaricato del trattamento;
  5. approccio basato sul rischio del trattamento e misure di accountability di titolari e responsabili;
  6. trasferimenti internazionali di dati.

Attraverso raccomandazioni specifiche vengono suggerite alcune azioni che possono essere intraprese sin d’ora perché fondate su disposizioni precise del Regolamento che non lasciano spazi a interventi del Legislatore nazionale.